top of page
Immagine del redattoreAvv. Diego Fedele

POLIZZA ASSICURATIVA SOTTOPOSTA A CONFISCA DI PREVENZIONE E REATO EX ART. 76, COMMA 5, D.LGS 159/11

Cassazione Penale, Prima Sezione, Sentenza n. 2030 del 21 gennaio 2020.

La richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa, sottoposta a sequestro e confisca di prevenzione, fa riferimento ad una condotta che non corrisponde a quella tipicizzata dall'art. 76, comma 5, del d.lgs 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia e Misure di Prevenzione), che prevede il reato di elusione - anche sotto forma tentata - dell'esecuzione del provvedimento di amministrazione giudiziaria dei beni personali ex art. 33 d.lgs 159/2011, poiché "una polizza assicurativa non può essere 'amministrata', ma solo riscattata o non riscattata". E' quanto ha statuito la Prima Sezione della Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 2030 del 21 gennaio 2020.

In particolare, la Cassazione ha evidenziato come la suddetta richiesta di liquidazione della polizza assicurativa, potrebbe, "al più, se l'art. 334 cod. pen. fosse applicabile anche al sequestro di prevenzione", integrare il tentativo del delitto previsto dal primo comma dell'art. 334 del codice penale, di "sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa".

In sentenza, la Cassazione ha sottolineato come in alcune sentenze la Corte abbia riconosciuto l'applicabilità del reato di cui all'art. 76, comma 5, d.lgs 159/2011 anche nel caso di confisca ex art. 240 c.p., a seguito di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., ovvero nel caso di violazione delle disposizioni dettate a disciplina dell'amministrazione giudiziaria di un bene sottoposto a sequestro preventivo e finalizzate ad impedire ingerenze da parte di soggetti terzi, rispetto a quelli autorizzati dall'autorità giudiziaria. Tuttavia, la Corte, sottolineando la diversità degli istituti della confisca di prevenzione (ex art. 24 d.lgs 159/2011) e dell'amministrazione giudiziale dei beni personali ex art. 33 d.lgs 159/2011), ha precisato che, nei precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza in questione, era stata disposta l'amministrazione giudiziaria di un'azienda, con nomina da parte del G.I.P. di amministratori giudiziali che avevano subito ingerenze nei loro compiti da parte di terzi; fattispecie diversa è invece quella esaminata dalla sentenza e afferente la richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa, sottoposta a sequestro e confisca di prevenzione. Nel caso di specie, ha sostenuto la Cassazione, "non sussiste il fondamento fattuale del reato ipotizzato, ossia il bene suscettibile di amministrazione giudiziaria".





Comentários


bottom of page