La pena detentiva, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.
E’ quanto prevede l’art. 123 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia").
La competenza spetta al Magistrato di Sorveglianza il quale dispone la detenzione presso il “domicilio”, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Ai fini dell’esecuzione della pena presso il domicilio la norma citata prevede, salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non e' superiore a sei mesi, una procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili, per i singoli istituti penitenziari, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso.
Il primo comma dell’art. 123 del decreto legge n.18/2020 espressamente esclude dalla applicazione della sopra indicata detenzione presso il domicilio una serie di soggetti, in particolare:
i soggetti condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario) e successive modificazioni ed i condannati per i reati di cui agli articoli 672 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612 bis (atti persecutori) del codice penale;
i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’art. 14 bis della legge n. 354/1975, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
i detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per infrazioni disciplinari di cui all’art. 77, comma 1, numeri 18,19, 20, 21 del dpr. 230/2000;
i detenuti nei cui confronti sia stato redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’art. 81 dpr 230/2000;
i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
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